Indennità alle P.IVA con Cassa di Previdenza di diritto privato

La misura

Indennità per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Interssati

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

La domanda va presentata all'Ente, tramite i canali da questo predisposti.

Attenzione: Gli Enti procedono all'erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico.

Beneficiari

a) ai lavoratori che

  • abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo*, non superiore a 35.000 euro e

  • la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) ai lavoratori che

  • abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo*, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e

  • abbiano cessato o ridotto o sospeso**, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Definizioni per i redditi tra i 35.000 e i 50.000:

  • cessazione dell’attività = la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

  • riduzione o sospensione dell’attività lavorativa = una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del I trimestre 2020, rispetto al reddito del I trimestre 2019. (R2020-R2019)/R2019=<33%

  • N.B. ll reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

*assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

Ulteriori condizioni

L’indennità,

  • non concorre alla formazione del reddito

  • non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18

  • non è cumulabile con il reddito di cittadinanza

  • è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Contenuto dell'istanza, pena l'inammissibilità

Dichiarazioni

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);

Documenti:

  • copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale

  • coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo

Attenzione: È opportuno verificate sul sito di ciascun Ente le indicazioni da questo fornite.