Forfettari

Operazioni con l'estero

Cessioni di beni UE

  • si considerano cessioni interne senza diritto alla rivalsa

  • la fattura deve indicare che l'operazione non costituisce cessione intra UE ai sensi dell'art. 41 c. 2 bis DL 331/93 conv. in L. 427/93

Prestazioni di servizi UE

  • Per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti o rese agli stessi si applicano le regole ordinarie sulla territorialità

Regola generale:
  • B2B: effettuate in Italia se il committente ha sede in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sono eseguite
  • B2C: effettuate in Italia se il prestatore ha sede in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sono eseguite; è irrilevante che il committente sia UE o extra-UE.

Acquisti di beni UE

  • sono soggetti a IVA se viene superata la soglia annua di € 10.000 (art. 38 c. 5 lett. c DL 331/93 conv. in L. 427/93); in tal caso, l'imprenditore deve iscriversi al VIES, deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e, se supera le soglie previste, deve presentare gli elenchi Intrastat

  • se trova applicazione il meccanismo del reverse charge, integrazione della fattura ricevuta

  • sotto la soglia di € 10.000, le operazioni non sono considerate "intracomunitarie" e deve pertanto essere applicata l'IVA dal fornitore secondo le regole comunitarie.

Importazioni, Esportazioni

  • si applicano le regole ordinarie, ma non è possibile avvalersi del plafond per l'acquisto di beni e servizi con dichiarazione “d’intento”.

  • Le esportazioni saranno ammesse nei limiti stabiliti con apposito DM (art. 1 c. 58 lett. e L. 190/2014 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E - che non ha definito alcun limite)

  • Importazioni: l'IVA sarà applicata in dogana - !! Conservare la bolla doganale e la fattura dello spedizioniere.

  • Esportazioni: la fattura va emessa senza addebito dell'IVA ex art. 8 comma 1 DPR 633/72