Terzo settore regime fiscale

Valutazione della commercialità

COMMERCIALE

<=> 

Proventi con marginalità>5%

+

Proventi da attività diverse da quelle di art. generale ex art. 6

Entrate non commerciali art. 79 c. 5-bis.


Va verificata ciascuna attività di interesse generale

Va valutato il costo pieno

I ricavi non devono superare il 5 per cento dei costi effettivi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'impostaconsecutivi. Altrimenti l'attività sarà considerata commerciale

ETS NON COMMERCIALE <=>Le entrate non commerciali (contributi, sovveinzioni, attività di interessi generali (costi>ricavi) devono essere maggiori 

La verifica va fatta al termine di ogni esercizio.

ATTIVITA'

NON COMMERCIALI

COMMERCIALI

ENTE

NON COMMERCIALE

COMMERCIALE --> se le attività commerciali superano quelli delle attività

Art. 79 c. 6 CTS

Viene meno la decommercializzazione dei corrispettivi specifici

Le attività verso gli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici concorrono alla formazione del reddito come componenti del reddito d'impresa o dei redditi diversi.

La perdita della qualifica fiscale di ETS NON COMMERCIALE ex art. 87 c. 7 art. 79 c. 5-ter CTS ha efficacia retroattiva dall'1/1 dell'esercizio nel quale ho perso la non commercialità

Dal prossimo 23 novembre, infatti, comincerà la trasmigrazione dei dati degli enti iscritti, al 22 novembre, nei registri delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps) verso il nuovo Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore). 

All’operazione di trasmigrazione, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali competenti.

Per quanto riguarda le Aps, il cui registro nazionale è gestito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sarà lo stesso ministero a inserirle nel Runts entro il prossimo 23 dicembre, mentre, per il traghettamento delle organizzazioni di volontariato, l'Agenzia delle entrate concorderà con il ministero le modalità di  comunicazione al Runts dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe.

Questo, in relazione agli enti già iscritti alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle Odv e delle Aps o all'anagrafe delle Onlus. La presentazione delle nuove istanze di iscrizione in una delle sezioni del Registro unico nazionale, potrà essere effettuata, a partire dal 24 novembre 2021, esclusivamente in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dal sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli enti che entreranno a farne parte potranno accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, oltre che al cinque per mille dell’Irpef che in futuro sarà riservato ai soli enti iscritti al Registro unico. Con il decreto n. 106 del 15 settembre del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approdato ieri, 21 ottobre 2020, nella Gazzetta Ufficiale n. 261 definisce la procedura di iscrizione e tenuta del RUTS.