Forfettari
Operazioni con l'estero
Cessioni di beni UE
si considerano cessioni interne senza diritto alla rivalsa
la fattura deve indicare che l'operazione non costituisce cessione intra UE ai sensi dell'art. 41 c. 2 bis DL 331/93 conv. in L. 427/93
Prestazioni di servizi UE
Per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti o rese agli stessi si applicano le regole ordinarie sulla territorialità
- B2B: effettuate in Italia se il committente ha sede in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sono eseguite
- B2C: effettuate in Italia se il prestatore ha sede in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sono eseguite; è irrilevante che il committente sia UE o extra-UE.
Acquisti di beni UE
sono soggetti a IVA se viene superata la soglia annua di € 10.000 (art. 38 c. 5 lett. c DL 331/93 conv. in L. 427/93); in tal caso, l'imprenditore deve iscriversi al VIES, deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e, se supera le soglie previste, deve presentare gli elenchi Intrastat
se trova applicazione il meccanismo del reverse charge, integrazione della fattura ricevuta
sotto la soglia di € 10.000, le operazioni non sono considerate "intracomunitarie" e deve pertanto essere applicata l'IVA dal fornitore secondo le regole comunitarie.
Importazioni, Esportazioni
si applicano le regole ordinarie, ma non è possibile avvalersi del plafond per l'acquisto di beni e servizi con dichiarazione “d’intento”.
Le esportazioni saranno ammesse nei limiti stabiliti con apposito DM (art. 1 c. 58 lett. e L. 190/2014 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E - che non ha definito alcun limite)
Importazioni: l'IVA sarà applicata in dogana - !! Conservare la bolla doganale e la fattura dello spedizioniere.
Esportazioni: la fattura va emessa senza addebito dell'IVA ex art. 8 comma 1 DPR 633/72