Non vi è obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizioni tributarie: come precisato nella circolare n. 18/E2014, il principio è slegato dal fatto che i documenti informatici siano qualificabili come fatture elettroniche (articolo 21 del decreto IVA) oppure che siano documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici.
Agenzia delle Entrate con la risoluzione risposta n. 34 del 11/10/2018