!!! SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO !!!
pur restando esclusi dagli adempimenti IVA e dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche.
POSSIBILE SOLUZIONE: documentare tutte le operazioni con fattura.
Non è più obbligatoria la tenuta del registro dei corrispettivi.
Giorni di chiusura/ferie: non occorre alcun particolare adempimento. La chiusura a 0 sarà trasmessa assieme alla chiusura del primo giorno lavorato successivo.
Errori nella trasmissione dei dati per malfunzionamenti tecnici: va utilizzata la procedura "Rest" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Fatture e Corrispettivi
Errori nella memorizzazione dei dati: va richiesto l'intervento di un tecnico abilitato e i corrispettivi vanno tenuti su un'apposito registro anche in modalità informatica. Lo status del dispositivo va impostato come "FUORI SERVIZIO" dal sito "fatture e corrispettivi - procedure di emergenza"
Altre situazioni (es: problemi di connettività, ...): sono gestibili dal sito "fatture e corrispettivi - servizi per i gestori ed esercenti".
Reso e annullamento: va emesso un documento commerciale per il reso o l'annullo, richiamando in questo l'identificativo del documento precedentemente emesso che si intende rettificare. L'annullo deve essere fatto nello stesso giorno del documento annullato.
02/03/2020: Trasmissione dei dati dei corrispettivi del periodo 01/2020
31/03/2020: Trasmissione dei dati dei corrispettivi del periodo 02/2020
30/04/2020: Trasmissione dei dati dei corrispettivi del periodo 03/2020
31/05/2020: Trasmissione dei dati dei corrispettivi del periodo 04/2020
30/06/2020: Trasmissione dei dati dei corrispettivi del periodo 05/2020
01/07/2020: MUNIRSI DEL REGISTRATORE TELEMATICO o iniziare la trasmissione giornaliera dei corrispettivi
12/07/2020: Termine ultimo per la trasmissione dei corrispettivi del 01/07/2020
31/07/2020: Trasmissione dei dati dei corrispettivi del periodo 06/2020
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SERVIZI WEB dell’Agenzia delle Entrate: per chi emette pochi scontrini. E’ sicuramente più complicata la gestione di resi, annulli, omaggi, scontrini di cortesia, abbinamento tra fattura e scontrino
Registratore di cassa telematico (RT): provvede in automatico alla mermorizzazione e trasmissione della transazione, deve essere censito, associato all'operatore economico e messo in servizio.
Server RT: per i soggetti con più di tre casse e richiede la certificazione di processo da parte di un revisore legale
In caso di malfunzionamento delle apparecchiature: va fatta richiesta di intervento per la riparazione e la segnalazione del guasto all'Agenzia delle Entrate. Pena una sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000.
È ammesso il ravvedimento ex art. 13 D.Lgs 472/1997
Per i soggetti obbligati dal 1 gennaio 2020, non saranno applicate sanzioni sull'invio dei corrispettivi, purchè:
l'operazione sia documentata secondo le vecchie regole
i dati siano inviati telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni
Procedura telematica che consente ai soggetti che svolgono attività ex art. 22 Dpr 633/1972 (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, …) di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati degli incassi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. Lo scontrino elettronico sostituisce scontri ni cartacei e ricevute fiscali.
Documento idoneo a rappresentare le operazioni soggette a corrispettivo telematico.
Vendita o operazioni
Reso merce
Annullamento
Sostituisce lo scontrino e la ricevuta fiscale, ha valore civile per l'esercizio del diritto di garanzia e fiscale per l'esercizio del diritto alla detrazione.
OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
(tabacchi, giornali, periodici, libri, prodotti agricoli da soggetti in regime speciale)
PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO CON BIGLIETTO CON FUNZIONE DI CERTIFICAZIONE FISCALE
OPERAZIONI A BORDO NAVE, AEREO E TRENO SU TRASPORTI INTERNAZIONALI
Obbligo ex art. 15 comma 4 D.L. 179/2012
Obbligo non soggetto a sanzioni (D.L. 124/2019)
Sanzione prevista ma non operativa: € 30 + 4% valore della transazione
Volume d'affari < Euro 400.000,00
Credito d'imposta = 30% delle commissioni per transazioni POS
Decorrenza 01/07/2020
Il credito d'imposta non fa reddito
Il credito è utilizzabile in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Va dichiarato in dichiarazione fino al suo esaurirsi.
Avvio ritardato a luglio 2020
Eliminata la sanzione per gli esercenti che non consentono ai clienti di comunicare il codice per partecipare.
E’ riservata alle persone fisiche maggiorenni che acquistano al di fuori dell’attività esercitata (quindi come privati e non con la P.IVA).
L’esercente dovrà indicare sul documento commerciale il codice lotteria, che il consumatore avrà generato sul suo portale della lotteria sul sito dell’agenzia (e non il C.F., per ragioni di privacy)