Approfondimenti
Area Fiscale
Forfettari e ordinari
La Comunicazione del titolare effettivo
Aggiornamento del 10 aprile 2024:
Recentemente il TAR del Lazio ha concluso il giudizio sancendo l'infondatezza dei ricorsi finalizzati all'annullamento dell'efficacia delle predette disposizioni. Il termine attuale per l'adempimento è il 11.04.2024.
Obbligo:
Entro il 11 dicembre 2023 i seguenti soggetti già iscritti al Registro delle Imprese sono tenute alla comunicazione del titolare effettivo:
le imprese con personalità giuridica (SRL ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc, le SPA, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili.)
le persone giuridiche private
i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
Titolato a firmare la pratica sono i soggetti che rappresentano l’impresa.
ATTENZIONE: Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.
Non è consentita la procura speciale.
La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.
Definizione:
Secondo la normativa antiriciclaggio per Titolare Effettivo si intende la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Rif. Normativo:
D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 finalizzato a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità ed emanato in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo.
decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
decreti attuativi:
decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
Le Sanzioni:
La mancata comunicazione è punita con una sanzione da Euro 103,00 a Euro 1.032,00, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.
(11.10.2023)
Obbligo del POS per commercianti e prestatori di servizi, anche professionali.
Obbligo:
A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento.
Novità:
Il DL 36/2022 art. 18 commi 1-3 anticipa l'introduzione del regime sanzionatorio.
Rif. Normativo:
Articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 commi 4 e 4-bis
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.
Le Sanzioni:
Art. 19-ter D.L. 152/2021 convertito in legge con L. 233/2021 (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito).
1. All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione
dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia
nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981"».
(01.07.2022)
Obbligo di indicazione del CCNL ai fini delle detrazioni per interventi edilizi
Decorrenza:
Lavori iniziati dal 28/05/2022
Obbligo:
Indicare il CCNL applicato dall'impresa "nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori". (comma 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021 poi art. 28-quater comma 1 del DL 4/2022)
Il rispetto di tale obbligo è necessario anche al fine di poter fruire delle detrazioni per interventi edilizi.
Dai chiarimenti ad oggi disponibili, l'obbligo riguarda esclusivamente le aziende del settore edile ed è estesa all'impresa affidataria di lavori anche edili che affida a subappaltatori edili.
Dicitura da inserire nell'atto di affidamento dei lavori (e da sintetizzare in fattura):
"i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 DL 81/2015"
Interventi soggetti all'obbligo
Lavori edili come definiti dall'allegato X del D.Lgs. 81/2008 il cui importo sia complessivamente superiore a 70.000€". (v. seguito)
(Allegato X: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.)
Azienda affidataria priva di lavoratori dipendenti
è opportuno specificarlo: "L'impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non essere soggetta agli obblighi di cui all'comma 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021. La stessa si impegna altresì a comunicare l'eventuale assunzione di dipendenti e il CCNL applicato."
Riferimenti normativi degli interventi edilizi agevolati
art. 119, 119-ter, 120 e 121 DL 34/2020,
art. 16 comma 2 DL 63/2013 (bonus mobili),
art. 1 comma 12 L. 205/2017 (bonus verde),
art. 1 comma 219 L160/2019 (bonus facciate)
Obbligo di comunicazione delle prestazioni occasionali
Aggiornamento:
Dal 28/03/2022 è possibile procedere alla comunicazione in via telematica dal portale dedicato.
Dal 01/05/2022 il canale telematico sarà l'unico valido e l'e-mail non sarà più ammessa.
N.B.: il "termine entro il quale sarà conclusa l'operazione o il servizio" potrà essere di 7/15/30 giorni. Ove eccedesse l'arco temporale indicato, occorre presentare più comunicazioni. (v. nota 29*2022 del Ministero del Lavoro)
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La previsione normativa
Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Rapporti interessati
Tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere al 11/01/2022, nonché quelli iniziati dal 21/12/2021.
Termini
entro il 18/01/2022 compreso, per quelli in essere/cessati. Per i nuovi, prima dell’inizio della prestazione.
Prestatore
lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Datore di lavoro
Committenti che operano in qualità di imprenditori.
Ente competente
Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione,
Modalità di comunicazione
SMS
posta elettronica
modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nelle more dell'aggiornamento dei portali, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail con i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Sanzioni
Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Riferimenti normativi e di prassi:
art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021,
Legge di Bilancio 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024
Si rinvia alla pagina dedicata.
Decreto Fisco-lavoro - D.L. 146/2021
Versamenti IRAP: Differimento al 31 gennaio 2022 del termine per regolarizzare i versamenti IRAP ex art. 42-bis comma 5 DL 104/2020
Dichiarazioni precompilate: gli oneri deducibili e detraibili forniti da soggetti terzi e non modificati non saranno oggetto di controllo formale.
Riscossione: le cartelle notificate dal 1/9/2021 al 31/12/21 possono essere pagate entro 180 giorni
Avvisi bonari: se scaduti tra l’8/3/20 e il 31/5/20 possono essere pagati entro il 16/12/21 in un'unica soluzione;
Le rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio, scadute nel 2020 e nel 2021, dovevano essere pagate in unica soluzione entro il 9.12.2021;
Per le dilazioni dei ruoli in essere all'8.3.2020 la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (il termine di pagamento era fissato al 31.10.2021).