Approfondimenti

Area Fiscale

La Comunicazione del titolare effettivo

Aggiornamento del 10 aprile 2024:

Recentemente il TAR del Lazio ha concluso il giudizio sancendo l'infondatezza dei ricorsi finalizzati all'annullamento dell'efficacia delle predette disposizioni. Il termine attuale per l'adempimento è il 11.04.2024.

Obbligo

Entro il 11 dicembre 2023 i seguenti soggetti già iscritti al Registro delle Imprese sono tenute alla comunicazione del titolare effettivo:

Titolato a firmare la pratica sono i soggetti che rappresentano l’impresa.

ATTENZIONE: Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

Non è consentita la procura speciale.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.

Definizione:

Secondo la normativa antiriciclaggio per Titolare Effettivo si intende la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.  

Rif. Normativo

Le Sanzioni:

La mancata comunicazione è punita con una sanzione da Euro 103,00 a Euro 1.032,00, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.


(11.10.2023)

Obbligo del POS per commercianti e prestatori di servizi, anche professionali.

Obbligo

A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento.

Novità:

Il DL 36/2022 art. 18 commi 1-3 anticipa l'introduzione del regime sanzionatorio.  

Rif. Normativo

Articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 commi 4 e 4-bis 

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.

Le Sanzioni:

Art. 19-ter D.L. 152/2021 convertito in legge con L. 233/2021  (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito). 

1. All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, le parole: “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito";

    b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

       "4-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  nei  casi  di mancata  accettazione  di  un  pagamento,   di   qualsiasi   importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte  di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma  4,  si  applica  nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per  cento del valore  della  transazione  per  la  quale  sia  stata  rifiutata l'accettazione  del  pagamento.  Per le   sanzioni   relative   alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n.  689, a eccezione

dell’articolo 16 in materia di pagamento in   misura   ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia

nella quale è stata commessa la violazione.  All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981"».


(01.07.2022)

Obbligo di indicazione del CCNL ai fini delle detrazioni per interventi edilizi

Decorrenza:

Lavori iniziati dal 28/05/2022 


Obbligo:

Indicare il CCNL applicato dall'impresa "nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori". (comma 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021 poi art. 28-quater comma 1 del DL 4/2022)

Il rispetto di tale obbligo è necessario anche al fine di poter fruire delle detrazioni per interventi edilizi.

Dai chiarimenti ad oggi disponibili, l'obbligo riguarda esclusivamente le aziende del settore edile ed è estesa all'impresa affidataria di lavori anche edili che affida a subappaltatori edili.


Dicitura da inserire nell'atto di affidamento dei lavori (e da sintetizzare in fattura):

"i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 DL 81/2015"


Interventi soggetti all'obbligo

Lavori edili come definiti dall'allegato X del D.Lgs. 81/2008 il cui importo sia complessivamente superiore a 70.000€". (v. seguito)

(Allegato X: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.)


Azienda affidataria priva di lavoratori dipendenti

è opportuno specificarlo: "L'impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non essere soggetta agli obblighi di cui all'comma 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021. La stessa si impegna altresì a comunicare l'eventuale assunzione di dipendenti e il CCNL applicato." 


Riferimenti normativi degli interventi edilizi agevolati

Obbligo di comunicazione delle prestazioni occasionali

Aggiornamento:

Dal 28/03/2022 è possibile procedere alla comunicazione in via telematica dal portale dedicato.

Dal 01/05/2022 il canale telematico sarà l'unico valido e l'e-mail non sarà più ammessa.

N.B.: il "termine entro il quale sarà conclusa l'operazione o il servizio" potrà essere di 7/15/30 giorni. Ove  eccedesse l'arco temporale indicato, occorre presentare più comunicazioni. (v. nota 29*2022 del Ministero del Lavoro)

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La previsione normativa

Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


Rapporti interessati

Tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere al 11/01/2022, nonché quelli iniziati dal 21/12/2021. 


Termini

entro il 18/01/2022 compreso, per quelli in essere/cessati. Per i nuovi, prima dell’inizio della prestazione.


Prestatore

lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.


Datore di lavoro

Committenti che operano in qualità di imprenditori.


Ente competente

Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, 


Modalità di comunicazione

Nelle more dell'aggiornamento dei portali, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail con i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:


Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.


Sanzioni

Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.


Riferimenti normativi e di prassi: 

art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021, 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf

Legge di Bilancio 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024

Si rinvia alla pagina dedicata.

Decreto Fisco-lavoro  - D.L.  146/2021