Festività e festività soppresse

Giorni festivi (L. 260/49):

Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione, anche rifiutandosi di eseguire la prestazione lavorativa che può esserci solo in caso di accordo tra le parti.

Lavoratori con retribuzione fissa mensile

È riconosciuta la retribuzione globale di fatto giornaliera. La retribuzione rimane INVARIATA, anche se il dipendente ha lavorato un giorno in meno. La festività non trova indicazione in busta paga.

Se la festività cade di domenica o durante un giorno festivo (e non per il sabato non lavorativo, salvo diversa previsione del CCNL), al lavoratore spetta un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione.

Lavoratori con retribuzione oraria

È riconosciuta la retribuzione globale di fatto giornaliera, ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale.

Se la festività cade di domenica, alla retribuzione giornaliera deve essere aggiunta una ulteriore quota rapportata ad 1/6 dell'orario settimanale.

Festività soppresse:

Sono compensate con 32 ore di permessi individuali maturati nella misura mensile di 1/12 di 32 ore. 

In caso di mancato godimento dei permessi entro la scadenza indicata nel CCNL e di mancato pagamento dell'indennità sostitutiva, il datore di lavoro deve provvedere al pagamento dei relativi contributi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine ultimo di godimento. Non è prevista alcuna sanzione penale o amministrativa a carico dell'impresa.