Ferie obbligatorie

Ferie - diritto indisponibile

Le ferie sono un diritto indisponibile del lavoratore, che non può rinunciarvi.

Termini di fruizione delle ferie

Le ferie devono essere fruite entro i 18 mesi successivi alla chiusura dell'anno di maturazione.


Ove il lavoratore si rifiutasse di fruire delle ferie, il datore di lavoro deve intimare per iscritto il lavoratore a collocare il periodo di ferie spettanti e di goderne. In caso di inerzia del lavoratore il datore di lavoro può fissare arbitrariamente i giorni di ferie al lavoratore. Ove il lavoratore si presenti nel giorno di ferie, lo stesso è passibile di procedimento disciplinare.


La responsabilità della mancata fruizione delle ferie obbligatorie ricade sul datore di lavoro, sia per la responsabilità amministrativa, che per quella legata ad eventuali fatti o eventi che possano accadere e la cui causa possa essere individuata nella mancata fruizione delle ferie.

Monetizzazione delle ferie

Non è possibile corrispondere il valore monetario delle ferie non fruite in costanza di rapporto di lavoro.

Il potere datoriale nell'individuazione dei periodi di fruizione delle ferie

L'individuazione del periodo più opportuno ove collocare le ferie rientra nel principio costituzionale della libera iniziativa economica privata ed è quindi potere del datore di lavoro che deve esercitarlo secondo correttezza e buona fede, tenendo conto degli interessi del lavoratore. Questi deve tuttavia garantire che le ferie rappresentino un periodo di riposo, volto al recupero delle energie e alla miglior conciliazione dei tempi vita-lavoro. 

Il CCNL può limitare il potere datoriale nell'individuazione unilaterale dei periodi di ferie.

Regolamento aziendale - opportunità

Può essere utile predisporre un regolamento aziendale che disciplini i termini e criteri di definizione dei giorni di ferie e della loro fruizione.

Riferimenti normativi, di prassi, giurisprudenza

Circolare INPS n. 8/2005

Tribunale di Bergamo n. 26/2023

Tribunale di Rovigo n. 159/2021