Bollo sulle E-Fatture
N.B. Se le tue fatture sono tutte per importi IVATI, non devi versare imposta di bollo.
N.B. Se le tue fatture senza IVA sono per importi minori di Euro 77,47, non devi versare imposta di bollo
N.B. Se le tue fatture sono tutte per importi IVATI, non devi versare imposta di bollo.
N.B. Se le tue fatture senza IVA sono per importi minori di Euro 77,47, non devi versare imposta di bollo
Comma 2 dell’art. 6, DM 17.6.2014, come modificato dall'art. 1 del DM 4.12.2020:
fatture emesse nel primo / terzo / quarto trimestre: versamento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2);
fatture emesse nel secondo trimestre: versamento entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30.9);
Se debito primo trimestre <= € 250: versamento entro il 30.9
Se debito primi 2 trimestri <= € 250: versamento entro il 30.11
Dal portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia è possibile di verificare il calcolo ed eseguire il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
Sarà possibile visualizzare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il il numero di documenti che scontano l’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato.
E' possibile modificare il numero delle fatture per le quali è dovuta l’imposta di bollo e calcolare l’ammontare del tributo dovuto.
Il pagamento può essere effettuato
con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale
con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 42/E del 10 aprile
Se la fattura presenta contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non soggetti, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non soggetto ad Iva. Se questo è superiore a Euro 77,47 la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).
operazioni soggette ad Iva,
operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari - articolo 8, lettera a) e b), del Dpr 633/1972)
cessioni intracomunitarie di beni (articoli 41, 42 e 58, del Dl331/1993 - art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972)
fatture con Iva assolta all’origine (es. cessione di prodotti editoriali)
operazioni in reverse charge (art. 17, comma 6, lettere a), a-bis) e a-ter), Dpr 633/1972circolare n.37/E/06)
operazioni non imponibili relative a cessioni dei rottami (articolo 74, comma 7 e 8, del Dpr 633/1972);
servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972);
provvigioni degli intermediari di assicurazioni (esenti Iva articolo 10, comma 1, numeri 2) e 9), del Dpr 633/72), esenti da imposta di bollo in base all’articolo 16, della legge 1216/1961.
operazioni fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72)
operazioni furi campo Iva operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies, del Dpr 633/1972);
operazioni non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72)
operazioni non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84)
operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78)
operazioni esenti (art.10 Dpr 633/72)
operazioni scluse (art.15 Dpr.633/72)
le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08)
sulla fattura consegnata al cliente: marca da bollo applicata
sulle altre copie: riportare la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”.
sulla fattura indicare “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
L’importo dell’imposta di bollo sui documenti contabili e loro copie conformi è, di norma, a carico del debitore,ma è prevista una responsabilità solidale di entrambe le parti (art. 1199 C.C.)
Se il costo dell’imposta di bollo è addebitato al cliente, l’importo di Euro 2,00 deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'Iva ex’art. 15 Dpr 633/1972.
L’importo dell’imposta di bollo sui documenti contabili è, di norma, a carico del debitore,ma è prevista una responsabilità solidale di entrambe le parti (art. 1199 C.C.)
Se il costo dell’imposta di bollo è addebitato al cliente, l’importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'Iva ex’art. 15 Dpr 633/1972.
In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).
es: Codice Tributo 2051 - Anno 2021 - Euro 2,00
2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.
2501: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
2502: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI;
2503: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI.