Dal 1° luglio 2018 

no alle retribuzioni in contanti

Dal 1° luglio 2018 è operativo il divieto di corresponsione della retribuzione in contanti, introdotto dall'articolo 1, comma 910, L. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018). Le retribuzioni dovranno essere corrisposte con mezzi "tracciabili".

La norma:

“i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato

Retribuzioni soggette al divieto e casi di esclusione:

Sono soggette a tale divieto 

Sono esclusi secondo l’Ispettorato (nota n. 4538/2018), i compensi derivanti da 

Per questi ultimi, l'esclusione non è coerente con la ratio della norma,  che ricomprende tutte le tipologie di rapporti di lavoro. 

Viceversa, per borse di studio e tirocini l’interpretazione dell’INL è condivisibile, perché estranee al concetto di retribuzione.

Mezzi di pagamento "tracciabili":

Le modalità di pagamento ammesse sono:

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione (comma 912, ultimo periodo).

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni descritte è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

L'Ispettorato non riconosce il beneficio della diffida di cui all’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile.