Dal 1° luglio 2018
no alle retribuzioni in contanti
Dal 1° luglio 2018 è operativo il divieto di corresponsione della retribuzione in contanti, introdotto dall'articolo 1, comma 910, L. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018). Le retribuzioni dovranno essere corrisposte con mezzi "tracciabili".
La norma:
“i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”
Retribuzioni soggette al divieto e casi di esclusione:
Sono soggette a tale divieto
le retribuzioni
gli anticipi
Sono esclusi secondo l’Ispettorato (nota n. 4538/2018), i compensi derivanti da
borse di studio,
tirocini,
rapporti autonomi di natura occasionale.
Per questi ultimi, l'esclusione non è coerente con la ratio della norma, che ricomprende tutte le tipologie di rapporti di lavoro.
Viceversa, per borse di studio e tirocini l’interpretazione dell’INL è condivisibile, perché estranee al concetto di retribuzione.
Mezzi di pagamento "tracciabili":
Le modalità di pagamento ammesse sono:
bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione (comma 912, ultimo periodo).
Sanzioni
Per la violazione delle disposizioni descritte è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
L'Ispettorato non riconosce il beneficio della diffida di cui all’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile.