Fatture emesse dai forfettari/minimi dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - regime sanzionatorio ridotto

E' consentita l’emissione della e-fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97. 

Art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97: la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta è punita con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Fatture emesse fino al 30/06/2019 - regime sanzionatorio ridotto

L'emissione tardiva non è sanzionata se l'adempimento viene effettuato entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo (le sanzioni sono ridotte dell’80% se l'Iva relativa rientra nella liquidazione periodica del mese/trimestre) successivo.

Fatture emesse dal 01/07/2019 - cambiano le regole di fatturazione

Sarà possibile emettere la fattura entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, con Iva da imputare comunque a quest’ultimo periodo. art. 11 D.Lgs 119/2018 - Dal 1 luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dandone evidenza nel documento. Ciò non influenza l'esigibilità dell'imposta e i termini di liquidazione. In caso di differimento, in fattura sarà obbligatorio riportare tanto la data di emissione della fattura tanto la data di effettuazione dell'operazione.

Fatture ricevute dal 24/10/2018 - decorrenza immediata

Corrispettivi - dal 2019

Progressiva introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.