Fatture emesse dai forfettari/minimi dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - regime sanzionatorio ridotto
E' consentita l’emissione della e-fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97.
Art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97: la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta è punita con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Fatture emesse fino al 30/06/2019 - regime sanzionatorio ridotto
L'emissione tardiva non è sanzionata se l'adempimento viene effettuato entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo (le sanzioni sono ridotte dell’80% se l'Iva relativa rientra nella liquidazione periodica del mese/trimestre) successivo.
Fatture emesse dal 01/07/2019 - cambiano le regole di fatturazione
Sarà possibile emettere la fattura entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, con Iva da imputare comunque a quest’ultimo periodo. art. 11 D.Lgs 119/2018 - Dal 1 luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dandone evidenza nel documento. Ciò non influenza l'esigibilità dell'imposta e i termini di liquidazione. In caso di differimento, in fattura sarà obbligatorio riportare tanto la data di emissione della fattura tanto la data di effettuazione dell'operazione.
Fatture ricevute dal 24/10/2018 - decorrenza immediata
il diritto alla detrazione opera nella liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione (entro il 16 del mese successivo) per le fatture ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo a tale momento
viene soppresso l’obbligo di applicazione del numero di protocollo progressivo
Corrispettivi - dal 2019
Progressiva introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.