Domeniche
Santo Patrono
1 e 6 gennaio
25 aprile
lunedì dopo Pasqua
1 maggio
2 giugno
15 agosto
1 novembre
8, 25, 26 dicembre
Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione, anche rifiutandosi di eseguire la prestazione lavorativa che può esserci solo in caso di accordo tra le parti.
È riconosciuta la retribuzione globale di fatto giornaliera. La retribuzione rimane INVARIATA, anche se il dipendente ha lavorato un giorno in meno. La festività non trova indicazione in busta paga.
Se la festività cade di domenica o durante un giorno festivo (e non per il sabato non lavorativo, salvo diversa previsione del CCNL), al lavoratore spetta un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione.
È riconosciuta la retribuzione globale di fatto giornaliera, ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale.
Se la festività cade di domenica, alla retribuzione giornaliera deve essere aggiunta una ulteriore quota rapportata ad 1/6 dell'orario settimanale.
19 marzo (S. Giuseppe)
Ascensione
Corpus Domini
29 giugno (SS. Apostoli Pietro e Paolo)
Sono compensate con 32 ore di permessi individuali maturati nella misura mensile di 1/12 di 32 ore.
In caso di mancato godimento dei permessi entro la scadenza indicata nel CCNL e di mancato pagamento dell'indennità sostitutiva, il datore di lavoro deve provvedere al pagamento dei relativi contributi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine ultimo di godimento. Non è prevista alcuna sanzione penale o amministrativa a carico dell'impresa.
Già in vigore dal 2016. Prevede una tassazione sostitutiva del 10%. Per i premi di risultato erogati nel 2023 sarà applicata una tassazione del 5%. Il limite del premio è di Euro 3.000 e il redditi da lavoro dipendente percepiti non devono essere superiori a 80.000,00
I premi devono essere erogati a seguito di contrattazione collettiva di secondo livelle. edeono essere legati ad obiettivi di produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione.
I parametri sono quelli del Decreto del 2016 ed è previsto un incremento rispetto al periodo di monitoraggio.
Il premio percepito in denaro è soggetto alla piena contribuzione. Se il premio è erogato in welfare è interamente detassato.
Riduzione del
di 2% dei contributi dovuti dai dipeendenti con retribuzioni imponibili mensili <= 2.692€ per reddito annuo pari a 35.000€
di 3% dei contributi dovuti dai dipeendenti con retribuzioni imponibili mensili <= 1.923€ per reddito annuo pari a 25.000€
N.B. A minori contributi deducibili corrisponde un maggior imponibile fiscale (art. 51 comma 2 lettera a) TUIR.
Sostituisce qualsiasi altro istituto delle famiglie con figli da marzo 2022. È erogato direttamente dall'INPS su domanda del cittadino ed in base al n. di figli e all'ISEE.