Obbligo di comunicazione delle prestazioni occasionali
Per lavoro autonomo si intendono le prestazioni che si concretizzano nel compimento di un’opera o un servizio in favore di un committente, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione.
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 13), convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto l'obbligatorietà della comunicazione telematica per i rapporti di lavoro autonomo occasionale, cioè la comunicazione di avvio dell'attività dei lavoratori che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 codice civile).
Guida per la comunicazione (aggiornata al 24/04/2022)
Accedere al portale via SPID o CIE
Selezionare l’icona comunicazioni obbligatorie
se non abilitati procedere con l’accreditamento del datore di lavoro selezionando form accreditamento ( per istruzioni vedere guida)
una volta abilitati o se gia’ abilitati cliccare su pagina di accesso
cliccare l’icona “lavoro autonomo occasionale” e selezionare il profilo con cui accedere e cliccare entra per procedere
selezionare nuova comunicazione e compilare sezione dati del lavoratore autonomo, sezione rapporti di lavoro e dati invio (in caso di profilo azienda la prima sezione comunicazione e’ compilata automaticamente)
Seleziona il committente
Clicca su "Nuova Comunicazione"
Compila i dati relativi alla prestazione
Aggiornamento del 28/03/2022
Dal 28/03/2022 è possibile procedere alla comunicazione in via telematica dal portale dedicato.
Dal 01/05/2022 il canale telematico sarà l'unico valido e l'e-mail non sarà più ammessa.
N.B.: il "termine entro il quale sarà conclusa l'operazione o il servizio" potrà essere di 7/15/30 giorni. Ove eccedesse l'arco temporale indicato, occorre presentare più comunicazioni. (v. nota 29*2022 del Ministero del Lavoro)
La previsione normativa
Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Rapporti interessati
Tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere al 11/01/2022, nonché quelli iniziati dal 21/12/2021.
Termini
entro il 18/01/2022 compreso, per quelli in essere/cessati. Per i nuovi, prima dell’inizio della prestazione.
Prestatore
lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Datore di lavoro
Committenti che operano in qualità di imprenditori.
Ente competente
Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione,
Modalità di comunicazione (valide fino al 30/04/2022)
SMS (fino al 30/04/2022)
posta elettronica (fino al 30/04/2022)
modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nelle more dell'aggiornamento dei portali, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail con i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Sanzioni
Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Riferimenti normativi e di prassi
art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021,