Non costituiscono reddito imponibile se di importo giornaliero adeguato alle soglie di legge (8€ per i buoni pasto elettronici, €4 per i buoni cartacei). La differenza va assoggettata a tassazione e a ritenuta previdenziale.
I buoni pasto rappresentano per l'impresa un costo deducibile se erogati alla generalità dei dipendenti o collaboratori o di categorie omogenee di questi.
Il DPCM del 18/11/2005 disciplina l'emissione e l'utilizzo dei buoni pasto:
i buoni pasto possono essere utilizzati per i servizi sostitutivi di mensa, cioè per le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate dagli esercizi elencati all'art. 4; (art. 1)
l'esercizio che eroga un buono pasto deve essere un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (art. 4)
il buono deve essere utilizzato durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva (art. 5)
i buoni possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato; (art. 5)
Le medesime regole di imponibilità e deducibilità si applicano alle convenzioni con esercizi pubblici (D.M. 7.6.2017 n. 122).
Non costituiscono reddito imponibile se servizio sostitutivo di mensa.
Anche l'assegnazione di card elettroniche che consentano di accedere a mense e ristoranti convenzionati non costituisce benefit per il dipendente, a prescindere dal valore (R.M. 17.05.2005 n. 63/E).
N.B. Per gli amministratori professionisti il pasto costituisce un compenso in natura e concorre alla formazione del reddito professionale.
L'IVA (al 10% sulle somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi) è detraibile a condizione che non si tratti di spese di rappresentanza. Non è detraibile l'IVA sull'acquisto di alimenti e bevande se non rientrano nell'attività propria dell'impresa.
Le spese per vitto e alloggio sono deducibili al 75%.
Se sussiste una convenzione tra l'azienda e il ristorante, questa può considerarsi come servizio sostitutivo di mensa aziendale. La spesa è interamente deducibile senza limiti di valore.
E' detraibile l'IVA sull'acquisto di bevande e alimenti erogati da distributore automatico collocato nei locali dell'impresa.
Normativa di riferimento:
Circolare Inps 3.1.2007, n. 1