Terzo settore regime fiscale
Valutazione della commercialità
COMMERCIALE
<=>
Proventi con marginalità>5%
+
Proventi da attività diverse da quelle di art. generale ex art. 6
>
Entrate non commerciali art. 79 c. 5-bis.
Va verificata ciascuna attività di interesse generale
Va valutato il costo pieno
I ricavi non devono superare il 5 per cento dei costi effettivi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'impostaconsecutivi. Altrimenti l'attività sarà considerata commerciale
ETS NON COMMERCIALE <=>Le entrate non commerciali (contributi, sovveinzioni, attività di interessi generali (costi>ricavi) devono essere maggiori
La verifica va fatta al termine di ogni esercizio.
ATTIVITA'
NON COMMERCIALI
COMMERCIALI
ENTE
NON COMMERCIALE
COMMERCIALE --> se le attività commerciali superano quelli delle attività
Art. 79 c. 6 CTS
Viene meno la decommercializzazione dei corrispettivi specifici
Le attività verso gli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici concorrono alla formazione del reddito come componenti del reddito d'impresa o dei redditi diversi.
La perdita della qualifica fiscale di ETS NON COMMERCIALE ex art. 87 c. 7 art. 79 c. 5-ter CTS ha efficacia retroattiva dall'1/1 dell'esercizio nel quale ho perso la non commercialità
tenere la contabilità art. 13-16 DPR 600/73
tutti i beni del patrimonio devono essere inseriti nell'inventario art. 15 dpr 600/73
Obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (art. 11 c. 2 CTS
cancellazione dal RUTS entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizi (entro il 31/01 devo cancellarmi)
Dal prossimo 23 novembre, infatti, comincerà la trasmigrazione dei dati degli enti iscritti, al 22 novembre, nei registri delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps) verso il nuovo Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore).
All’operazione di trasmigrazione, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali competenti.
Per quanto riguarda le Aps, il cui registro nazionale è gestito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sarà lo stesso ministero a inserirle nel Runts entro il prossimo 23 dicembre, mentre, per il traghettamento delle organizzazioni di volontariato, l'Agenzia delle entrate concorderà con il ministero le modalità di comunicazione al Runts dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe.
Questo, in relazione agli enti già iscritti alla data del 22 novembre 2021.
Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle Odv e delle Aps o all'anagrafe delle Onlus. La presentazione delle nuove istanze di iscrizione in una delle sezioni del Registro unico nazionale, potrà essere effettuata, a partire dal 24 novembre 2021, esclusivamente in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dal sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Gli enti che entreranno a farne parte potranno accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, oltre che al cinque per mille dell’Irpef che in futuro sarà riservato ai soli enti iscritti al Registro unico. Con il decreto n. 106 del 15 settembre del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approdato ieri, 21 ottobre 2020, nella Gazzetta Ufficiale n. 261 definisce la procedura di iscrizione e tenuta del RUTS.