Commercio elettronico

Definizione:

Vendita di beni e servizi tramite internet, in cui non è richiesta la presenza simultanea delle parti. 

La prestazione è sostanzialmente automatizzata ed è richiesto un intervento umano minimo.

Aspetti civilistici

Definizione:

Vendita di beni e servizi tramite internet, in cui non è richiesta la presenza simultanea delle parti. 

La prestazione è sostanzialmente automatizzata ed è richiesto un intervento umano minimo.


Il Contratto di e-commerce  

È disciplinato dal DLgs. 70/2003, con cui il legislatore italiano ha recepito la direttiva Parlamento europeo 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»). Si riferisce a tutte le attività economiche svolte on line e qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi (art. 1 co. 1 lett. b) L. 317/86).

 

Tipologie di commercio elettronico

Commercio elettronico diretto: la transazione e la consegna del bene si realizzano tramite Internet, come nel caso dell'acquisto di beni digitali (software, file audio, file video)

Commercio elettronico indiretto: la conclusione del contratto avviene on line, ma il bene viene consegnato tramite i canali tradizionali.

 

Obblighi informativi (art. 7-8-12 D.Lgs 70/2003)

Il soggetto che presta il servizio deve comunicare:

-       nome/ragione sociale del prestatore;

-       il domicilio o la sede legale del prestatore;

-       l'identità e le qualità del soggetto che offre il servizio (che non è facilmente individuabile nel commercio elettronico);

-       il possesso delle qualifiche e autorizzazioni previste per legge

-       la natura dell'offerta e le relative condizioni di partecipazione (ad esempio, se si tratta di offerta promozionale, di gioco a premi, ecc.);

-       le modalità di conclusione del contratto (ossia il procedimento tecnico da seguire per la conclusione del contratto e le modalità di archiviazione e di accesso al medesimo, nonché la procedura per le correzioni di eventuali errori).

-        caratteristiche essenziali del bene o del servizio offerto;

-       Il prezzo, i mezzi di pagamento, le modalità di recesso, i costi di consegna e i tributi applicabili.

 

Privacy

Si applica il Regolamento UE 27.4.2016 n. 679, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.


La rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette

Attività non abituale né organizzata

Non ha rilevanza reddituale (es. vendite su e-Bay CTReg Firenza 9.5.2016 n. 826/31/16);


Attività abituale e/o organizzata

Se l’attività e organizzata e svolta abitualmente i proventi costituiscono reddito d’impresa ed è necessaria l’apertura della posizione IVA.


Stabile Organizzazione (S.O.) - cenno  

Si delinea quando un’impresa non residente esercita la propria attività per mezzo di un server che sia nella sua piena disponibilità (per proprietà, locazione o altro titolo) e che permanga in un luogo specifico se le funzioni che svolge non siano meramente ausiliarie o preparatorie all’attività offerta. Il sito internet non configura una S.O.

La rilevanza fiscale ai fini IVA

E-commerce indiretto

(es: vendita di beni tramite sito web (risposta interpello 5.8.2022 n. 416/E))

o   ha ad oggetto beni materiali.

o   Il contratto si perfeziona mediante l’utilizzo del mezzo elettronico ma la consegna è fisica (mediante posta/vettore)

o   È assimilato ai fini IVA alla vendita per corrispondenza (ris. 274/E/2009)

o   Non è soggetto all’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente (art. 22 DPR 633/72)

o   Non è soggetto all’obbligo di certificazione fiscale del corrispettivo (art. 2 lett. oo DPR 696/96)

o   Non è soggetto all’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici ex art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.05.2019 (interpello 198/E/2019)

o   C’è l’obbligo di registrazione dei corrispettivi

o   Per le operazioni transfrontaliere si applica l’art. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) DL 331/93 (vs privati e assimilati sono rilevanti nello stato membro di destinazione salvo certe condizioni)


E-commerce diretto

(es: fornitura siti web, download di file, vendita di e-book)

Ai fini IVA si qualifica come “servizi elettronici” (art. 7 Reg. 282/2011, art. 58 direttiva 2006/112/CE e allegato II direttiva 2006/112/CE e allegato I al reg. UE 282/2011)

Inoltre, la fornitura di un bene immateriale non costituisce una cessione di beni ma una prestazione di servizi

o   Si svolge interamente in modalità telematica

o   È fornito tramite internet/rete elettronica, con prestazione sostanzialmente automatizzata e un intervento umano minimo (art. 7 Reg. UE 282/2011). 

o   Non è sufficiente che committente e prestatore comunichino a mezzo posta elettronica (art. 58 direttiva 2006/112/CE)

o   Ai fini IVA: se verso privati:

§  Non è soggetto all’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente (art. 22 co. 1 n. 6-ter DPR 633/72)

§  Non è soggetto all’obbligo di certificazione fiscale del corrispettivo (DM 27.10.2015)

§  Non è soggetto all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.05.2019 (interpello 198/E/2019)

§  C’è l’obbligo di registrazione dei corrispettivi

§  Territorialità IVA: 

§  Dall’ 1/7/2021:

·      l’OSS è stato esteso alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi B2C rese nell’UE

·      sotto i 10.000€ le vendite a distanza intra-UE si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro del fornitore o in quello di partenza dei beni.

 

Aliquota IVA:

(art. 98 direttiva 2006/112/CE)

I servizi elettronici devono essere assoggettati all'aliquota IVA ordinaria.

Eccezioni:


E-commerce, esempi:

Esempi di servizi elettronici (art. 7 e allegato I Reg. UE 282/2011, allegato II direttiva 2006/112/CE):

-       fornitura siti web e web-hosting

-       gestione a distanza di programmi e attrezzature

-       fornitura di software e relativo aggiornamento

-       fornitura di immagini, testi e informazioni

-       messa a disposizione di basi di dati

-       fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento

-       fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza

 

Non sono servizi elettronici :

-       le consulenze mediante posta elettronica

-       i servizi di insegnamento per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet/rete elettronica

-       i congressi in videoconferenza

E- commerce diretto in sintesi: 


Soggetto passivo IVA (B2B) - art. 7-ter DPR 633/72 ---> IVA dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente ---> emissione della fattura


Pricato consumatore (B2C) - art. 7-octies DPR 633/72 ---> vendite a distanza nell'anno > 10.000 ---> IVA dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente 

Pricato consumatore (B2C) - art. 7-octies DPR 633/72 ---> vendite a distanza nell'anno <= 10.000 ---> IVA dovuta nello Stato in cui è stabilito il prestatore (salvo opzione) 

B2C ---> rilevanti in italia ---> esonero dall'obbligo di fatturazione, di certificazione fiscale e di trasmissione telematica dei corrispettivi

B2C ---> rilevanti in altro stato UE ---> occorre verificare gli obblighi previsti dalla Stato del committente