c. 2 lettera a)
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento
(TUIR art. 11 comma 1)
Art. 49 (escluso comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR
c. 2 lettera b)
(R = reddito complessivo)
a) R <= 15.000: 1.880€.
tempi indeterminati: minimo 690€.
tempi determinati: min 1.380€;
b) 15.000 < R <= 28.000: 910 + 1.190 * ((28.000-R)/13.000)
c) 28.000 < R <= 50.000: 1.910*((50.000-R)/22.000)
(TUIR art. 13 comma 1)
Se 25.000 < R >= 35.000 => La detrazione è aumentata di un importo pari a 65€
(TUIR art. 13 comma 1-bis)
Art. 49, comma 2, lettera a) TUIR
c. 2 lettera b)
(R = reddito complessivo)
a) R <= 8.500: 1.955€, minimo 713€
b) 8.500 < R <= 28.000: 700 + 1.255 * ((28.000-R)/19.500)
c) 28.000 < R <= 50.000: 700*((50.000-R)/22.000)
(TUIR art. 13 comma 3)
Se 25.000 < R >= 29.000 => La detrazione è aumentata di un importo pari a 50€
(TUIR art. 13 comma 3-bis)
c. 2 lettera b)
(R = reddito complessivo)
a) R <= 5.500: 1.265€,
b) 5.500 < R <= 28.000: 500 + 765 * ((28.000-R)/22.500)
b-bis) 28.000<R<=50.000: 500* ((50.000-R)/22.000)
(TUIR art. 13 comma 5)
Se 11.000 < R >= 17.000 => La detrazione è aumentata di un importo pari a 50€
(TUIR art. 13 comma 5-ter)
c. 3
R<=15.000: 100€/mese
15.000<R<=28.000: detrazioni* - imposta lorda, max 1.200€
* SE la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1 del TUIR, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter del TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31/12/2021 > imposta lorda.
c. 8
dal 1/1/2022 è abolito l'IRAP per le P.IVA individuali.
c. 25
È esteso al 2022 il regime di detassazione in vigore dal 2017 per i terreni dichiarati dai coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola : non concorrono alla formazione del reddito il reddito domenicale e agrario, se proprietario, o solo agrario, se affittuario (il reddito domenicale sarà imponibile per il proprietario.
c. 26-27
Pir costituiti fino al 31/12/2019 -> limite annuale a 40.000€ e complessivo a 200.000€
Pir costituiti dal 1/1/2020 su imprese non negli indici principali -> eliminati i vincoli di titolarità univoca.
(art. 119 DL 34/2020)
c. 28
110% per il 2023; 70% per il 2024; 65% per il 2025 per:
Interventi effettuati da condomìni o persone fisiche che possiedono l’intero edificio composto da non più di 4 unità o proprietari delle singole unità in condominio o nell’edificio con unico proprietario (interventi trainati); Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
110% fino al 31/12/2022 con il 30% dell'intervento entro il 30.06.2022 per
Interventi effettuati su edifici unifamiliari e su unità autonome funzionalmente indipendenti. Nessun limite di Isee.
(art. 119 DL 34/2020)
c. 37-39, 42
Proroga al 31.12.2024:
bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%)
sismabonus e sismabonus acquisti
ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%
bonus mobili: limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024
bonus verde: detrazione del 36%, limite 5.000€
Bonus facciate: detrazione del 60%
Per il 2022
Eliminazione delle barriere architettoniche: detrazione al 75% in 5 anni, limite da 30 a 50 mila euro.
Detraibile il compenso per il rilascio dell'attestazione di congruità e del visto di conformità per tutti i bonus edilizi.
Escluso il visto di conformità per
opere in edilizia libera
interventi di importo <= 10.000€
se l'intervento non rientra nel bonus facciate.
c. 29-30
esteso al 2024 e 2025
ammesso anche per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali
non ammesso per il bonus mobili e per il bonus colonnine ordinario
c. 44
Beni materiali 4.0 (non altri) proroga per il 2023 2024 e 2025
credito pari al 20% del costo per investimenti fino a 2,5ml
credito pari al 10% del costo per investimenti fino a 10ml
credito pari al 5% del costo per investimenti fino a 20ml
c. 151
Estesa a tutto il 2022.
Agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” (“decreto Sostegni bis”):
Requisiti:
under 36 anni nell’anno del rogito
Isee non superiore a 40mila euro
Agevolazione:
esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali / credito d’imposta pari all’IVA versata
esenzione dall'imposta sostitutiva (pari al 0,25% per la prima casa) per i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili
(articolo 16, comma 1-ter, Tuir)
c. 155
Detrazione di 991,60 euro ovvero, se superiore, al 20% dell’importo del canone, max 2.000€
il bonus spetta anche per l’affitto di una sola parte dell’appartamento, non necessariamente di tutta la casa;
l’immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso;
il beneficio spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale, non più tre;
va stipulato un contratto a canone concordato;
deve trattarsi di immobile diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui il giovane è affidato;
il reddito complessivo del beneficiario non deve essere superiore a 15.493,71 euro.
(decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, e successive modificazioni)
c. 155
Contributi per l’acquisto di un televisore o di un decoder adatto alla ricezione del digitale terrestre di nuova generazione.
c. 683
Rinviato al 1/1/2024 le norme IVA per gli enti associativi (art. 5 commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies DL 146/2021):
Sono escluse dal regime di non applicazione dell’Iva le cessioni di beni, comprese le pubblicazioni, e le prestazioni di servizi effettuate da alcuni enti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) nei confronti dei loro soci verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari; le cessioni e le prestazioni effettuate dai partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche; le somministrazioni di alimenti e bevande rese da associazioni di promozione sociale nei confronti dei propri soci (articolo 4, commi da 4 a 8, Dpr 633/1972)
sono incluse tra le operazioni esenti dall’Iva (articolo 10, Dpr 633/1972), sempre che non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali: le prestazioni e le cessioni a esse strettamente connesse effettuate verso corrispettivi specifici da taluni enti associativi nei confronti dei soci; le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese dalle associazioni sportive dilettantistiche; le cessioni e prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche; le somministrazioni di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.
In attesa della piena operatività del codice del Terzo settore, è stabilito che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 65mila euro applicano, ai fini Iva, il regime forfetario disciplinato dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014), che comporta, tra l’altro, la non applicazione del tributo, la non spettanza del diritto a detrarre l’imposta sugli acquisti, l’esonero dal versamento dell’Iva e dalla presentazione della dichiarazione annuale (commi da 15-quater a 15-sexies – nuovi).
c. 706-707
Prorogata al 31/03/2022 l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici e le facilitazioni in materia.
Esteso fino al 31.12.2023.
Spetta per l'acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento, addizione di anidride carbonica alimentare dell'acqua destinata al consumo umano.
È pari al 50% delle spese sostenute.
limite di spesa pari a 1.000€/immobile per le persone fisiche e di 5.000€/immobile adibito ad attività commerciale/istituzionale
Art. 60, comma 7-bis DL 14/08/2020, n. 104 - L. 126/2020
c. 711
Prorogata al 2021 per i soggetti che hanno applicato la misura nel 2020:
7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma e' imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
In relazione all’evoluzione della situazione economica con- seguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
c. 913
Cartelle notificate dal 01/09 2021 (per il decreto fiscale) al 31/03/2022
! I termini per il ricorso scadono sempre in 60 giorni dalla notifica.
! Gli avvisi di addebito INPS e le ingiunzioni dagli enti territoriali scadono sempre in 60 giorni dalla notifica
c. 927-944
Evento:
Malattia
infortunio
parto prematuro
interruzione di gravidanza
decesso
L'incarico professionale relativo ad adempimenti tributari è sospeso se esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero, fino al giorno di inizio della cura domiciliare o del decesso. Sui tributi sospesi è dovuto l'interesse legale.
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