Legge di Bilancio 2022 e Bilancio Pluriennale 2022 - 2024

Nuovi scaglioni IRPEF

c. 2 lettera a)

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento

(TUIR art. 11 comma 1)

Nuove detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente e assimilati

Art. 49 (escluso comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR

c.  2 lettera b)

(R = reddito complessivo)

a) R <= 15.000: 1.880€. 

b) 15.000 < R <= 28.000: 910 + 1.190 * ((28.000-R)/13.000)

c) 28.000 < R <= 50.000: 1.910*((50.000-R)/22.000)

(TUIR art. 13 comma 1)


Se 25.000 < R >= 35.000 => La detrazione è aumentata di un importo pari a 65€

(TUIR art. 13 comma 1-bis)

Nuove detrazioni IRPEF per redditi da pensione

Art. 49, comma 2, lettera a) TUIR

c.  2 lettera b)

(R = reddito complessivo)

a) R <= 8.500: 1.955, minimo 713€

b) 8.500 < R <= 28.000: 700 + 1.255 * ((28.000-R)/19.500)

c) 28.000 < R <= 50.000: 700*((50.000-R)/22.000)

(TUIR art. 13 comma 3)


Se 25.000 < R >= 29.000 => La detrazione è aumentata di un importo pari a 50€

(TUIR art. 13 comma 3-bis)

Nuove detrazioni IRPEF per redditi da lavoro autonomo


Art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), (esclusi gli assegni periodici ex art. 10, comma 1, lettera c), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l)

c.  2 lettera b)

(R = reddito complessivo)

a) R <= 5.500: 1.265€,

b) 5.500 < R <= 28.000: 500 + 765 * ((28.000-R)/22.500)

b-bis) 28.000<R<=50.000: 500* ((50.000-R)/22.000)

(TUIR art. 13 comma 5)


Se 11.000 < R >= 17.000 => La detrazione è aumentata di un importo pari a 50€

(TUIR art. 13 comma 5-ter)

Trattamento integrativo D.L. 3/2020, L. 21/2020

c.  3

R<=15.000: 100€/mese

15.000<R<=28.000: detrazioni* - imposta lorda, max 1.200€


* SE la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1 del TUIR, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter del TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31/12/2021 > imposta lorda.

IRAP

c.  8

dal 1/1/2022 è abolito l'IRAP per le P.IVA individuali.

Detassazione redditi fondiari coltivatori diretti/imprenditori agricoli

c.  25

È esteso al 2022 il regime di detassazione in vigore dal 2017 per i terreni dichiarati dai coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola : non concorrono alla formazione del reddito il reddito domenicale e agrario, se proprietario,  o solo agrario, se affittuario  (il reddito domenicale sarà imponibile per il proprietario.

PIR - Piani individuali di risparmio

c.  26-27

Pir costituiti fino al 31/12/2019 -> limite annuale a 40.000€ e complessivo a 200.000€

Pir costituiti dal 1/1/2020 su imprese non negli indici principali -> eliminati i vincoli di titolarità univoca.

Superbonus

(art. 119 DL 34/2020)

c.  28

Detrazioni edilizie

(art. 119 DL 34/2020)

c.  37-39, 42


Detraibile il compenso per il rilascio dell'attestazione di congruità e del visto di conformità per tutti i bonus edilizi.


Escluso il visto di conformità per

se l'intervento non rientra nel bonus facciate.

Cessione del credito e sconto in fatture

c.  29-30

Credito d'imposta beni strumentali

c.  44

Beni materiali 4.0 (non altri) proroga per il 2023 2024 e 2025

Prima casa under 36

c.  151

Estesa a tutto il 2022.


Agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” (“decreto Sostegni bis”): 

Bonus affitto per gli under 30/31


(articolo 16, comma 1-ter, Tuir)

c.  155

Detrazione di 991,60 euro ovvero, se superiore, al 20% dell’importo del canone, max 2.000€

Bonus TV


(decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, e successive modificazioni)

c.  155

Contributi per l’acquisto di un televisore o di un decoder adatto alla ricezione del digitale terrestre di nuova generazione. 

IVA per gli enti:

c.  683

Rinviato al 1/1/2024 le norme IVA per gli enti associativi (art. 5 commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies DL 146/2021):

Canone unico patrimoniale (occupazione suolo pubblico)

c.  706-707

Prorogata al 31/03/2022 l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici e le facilitazioni in materia.

Esteso fino al 31.12.2023. 

Sospensione degli ammortamenti


Art. 60, comma 7-bis DL 14/08/2020, n. 104 - L. 126/2020

c.  711

Prorogata al 2021 per i soggetti che hanno applicato la misura nel 2020: 


7-bis.  I  soggetti  che  non  adottano  i   principi   contabili internazionali, nell'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, possono, anche  in  deroga  all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare  fino al  100  per  cento   dell'ammortamento   annuo   del   costo   delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il  loro  valore di iscrizione, cosi' come  risultante  dall'ultimo  bilancio  annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento  non  effettuata  ai sensi del presente comma e'  imputata  al  conto  economico  relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono  differite  le quote successive, prolungando quindi  per  tale  quota  il  piano  di ammortamento  originario  di  un  anno.

In relazione all’evoluzione della situazione economica con- seguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Termini di pagamento delle cartelle a 180gg

c.  913

Cartelle notificate dal 01/09 2021 (per il decreto fiscale) al 31/03/2022


Malattia o infortunio del libero professionista

c.  927-944

Evento:

L'incarico professionale relativo ad adempimenti tributari è sospeso se esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero, fino al giorno di inizio della cura domiciliare o del decesso. Sui tributi sospesi è dovuto l'interesse legale.

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