Obbligo Green Pass
Il DL 127/2021 introduce l'obbligo di Green Pass a carico di chiunque presti attività lavorativa (anche autonoma) nei Vostri locali aziendali.
Riferimenti Normativi
DL 127/2021 del 21/09/2021 - estensione dell'obbligo a tutti
DL 52/2021 - Settore Scolastico
DL 44/2021 - Settore sanitario
Obblighi del datore di lavoro/committente
Definire le modalità del controllo in una procedura scritta
chi controlla? quando? chi è controllato? come devono essere fatti i controlli? come sono documentati i controlli fatti.
Nominare con atto formale i soggetti incaricati al controllo
Effettuare giornalmente il controllo
Non è obbligatorio tenere un registro, ma è opportuno per poter dimostrare l'avvenuto controllo.
Modalità di controllo
Il controllo deve essere giornaliero.
All'ingresso, se possibile
A campione
Attenzione alla Privacy
Per il controllo va utilizzata l'APP messa a disposizione del ministero perché garantisce la Privacy del lavoratore.
Luogo di Lavoro
(soggetti a controllo)
Qualsiasi luogo nella disponibilità del datore di lavoro, a prescindere dal fatto che sia al chiuso o all’aperto (es. piazzale antistante il magazzino) se interdetto all’accesso pubblico.
Soggetti definiti "lavoratori"
Chiunque presti attività per l'azienda nei suoi luoghi di lavoro:
Lavoratori dipendenti
Lavoratori in somministrazione (controllo a carico dell’utilizzatore - Assolavoro)
Dipendenti di soggetti che prestano un opera o un servizio (doppi controllo)
Collaboratori domestici
Collaboratori coordinati e continuativi
Lavoratori autonomi (es. il corriere)
Professionisti
In mancanza di Green Pass
Il dipendente
è considerato assente ingiustificato, senza ulteriori conseguenze,
vale per il giorno in cui si è presentato all’ingresso ed è respinto,
per i giorni successivi, deve ripresentarsi o comunicare preventivamente il motivo dell’assenza.
può riprendere il lavoro una volta ottenuta una valida certificazione verde.
Il datore di lavoro
è obbligato a ricevere la prestazione, anche se non è stato preventivamente avvertito della circostanza, salvo il rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede.
La possibilità di una sospensione per intervenuta sostituzione è prevista solo nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza, se è stato assunto un sostituto (con contratto a termine, per un massimo di 10+10 giorni.
Dovrebbe ritenersi ammissibile la richiesta del datore di lavoro, per specifici motivi organizzativi, sulle intenzioni del dipendente.
Sanzioni
Datore di lavoro
Sanzione amministrativa ex art. 4 commi 1-3-5-9 del DL 19/2020 salvo che non sia integrato il "reato" per le norme sulla sicurezza sul lavoro
Quando
manca la definizione delle misure organizzative per le verifiche
manca il controllo dei lavoratori che accedono sul luogo di lavoro
Ammontare
Da 400 a 1.000 euro, che può essere raddoppiata in caso di reiterata violazione o aumentata di un terzo se con uso di un autoveicolo. Non è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni (il comma 2 dell’art. 4 non è richiamato).
Lavoratore
Sanzione amministrativa di cui all’art. 4, commi 1-3-5-9 del DL 19/2020 in caso di accesso al luogo di lavoro senza essere in possesso del green pass.
La sanzione è da 600 a 1.500 euro, che può essere raddoppiata in caso di reiterata violazione o aumentata di un terzo se con uso di un autoveicolo.
È sanzionato il comportamento del lavoratore che accede al luogo di lavoro senza essere in possesso della certificazione, mentre non è punibile il comportamento di chi si presenta, ma non supera i controlli.
Conseguenze disciplinari
Professionisti: è possibile la segnalazione all'ordine di riferimento
Lavoratore: «restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore» (comma 8). È quindi applicabile una sanzione disciplinare, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della L. 300/1970 e dei CCNL consistente alternativamente in (a seconda della gravità del comportamento):
il richiamo scritto
la multa
la sospensione.
F.A.Q.
Smart working
Il lavoratore senza Green Pass non ha diritto a svolgere l'attività in smart working, ma il lavoratore in smart working non è soggetto al controllo.
Misure anticontagio
Restano in vigore
Chi farà i controlli
L’applicazione delle sanzioni amministrative è demandata al Prefetto, che nell’esecuzione dei controlli dovrebbe avvalersi di personale ispettivo dell’ASL e dell’INL (art. 4, comma 9 DL 19/2020), trattandosi di misure di contenimento nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a sanzionare?
Resta aperta la questione se il datore di lavoro, accertato in sede di controllo che il lavoratore è entrato sul luogo di lavoro senza green pass, debba segnalare la circostanza al Prefetto per l’applicazione della sanzione (Nota di Confindustria in senso positivo).
Comunicazione preventiva della mancanza del Green Pass
Se il lavoratore non sospeso il giorno successivo al controllo non si presenta o non comunica per quanti giorni si astiene dal lavoro, il lavoratore è assente ingiustificato e quindi passibile di sanzioni disciplinari.
Controllo dei Clienti
Non c'è obbligo di controllo dei clienti degli studi professionali o delle aziende produttive. Nulla toglie che sia possibile svolgere il controllo.
Registro dei Controlli
Non è prevista la sua tenuta normativamente, ma può essere uno strumento per dimostrare i controlli svolti e la loro adeguatezza, con la raccomandazione di non raccogliere dati sensibili. Potrebbe essere opportuno raccogliere nome, cognome, data e ora del controllo, e firma del controllato.
Trasferte
I lavoratori in trasferta non riescono ad essere controllati in modo diretto. In attesa di un chiarimento ufficiale, una modalità potrebbe essere quella di richiedere al lavoratore via SMS o similare l'immagine del QR code del green pass giornalmente, da verificare giorno per giorno, cancellando il QR code successivamente al controllo.