Obbligo Green Pass

Il DL 127/2021 introduce l'obbligo di Green Pass a carico di chiunque presti attività lavorativa (anche autonoma) nei Vostri locali aziendali.

Riferimenti Normativi

DL 127/2021 del 21/09/2021 - estensione dell'obbligo a tutti

DL 52/2021 - Settore Scolastico

DL 44/2021 - Settore sanitario

Obblighi del datore di lavoro/committente

Modalità di controllo

Il controllo deve essere giornaliero.

Attenzione alla Privacy

Per il controllo va utilizzata l'APP messa a disposizione del ministero perché garantisce la Privacy del lavoratore.

Luogo di Lavoro

(soggetti a controllo)

Qualsiasi luogo nella disponibilità del datore di lavoro, a prescindere dal fatto che sia al chiuso o all’aperto (es. piazzale antistante il magazzino) se interdetto all’accesso pubblico.

Soggetti definiti "lavoratori"

Chiunque presti attività per l'azienda nei suoi luoghi di lavoro:

In mancanza di Green Pass

Il dipendente

Il datore di lavoro

Sanzioni

Datore di lavoro

Sanzione amministrativa ex art. 4 commi 1-3-5-9 del DL 19/2020 salvo che non sia integrato il "reato" per le norme sulla sicurezza sul lavoro

Quando

Ammontare

Da 400 a 1.000 euro, che può essere raddoppiata in caso di reiterata violazione o aumentata di un terzo se con uso di un autoveicolo. Non è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni (il comma 2 dell’art. 4 non è richiamato).

Lavoratore

Conseguenze disciplinari

Professionisti: è possibile la segnalazione all'ordine di riferimento

Lavoratore: «restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore» (comma 8). È quindi applicabile una sanzione disciplinare, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della L. 300/1970 e dei CCNL consistente alternativamente in (a seconda della gravità del comportamento):

F.A.Q.

Smart working

Il lavoratore senza Green Pass non ha diritto a svolgere l'attività in smart working, ma il lavoratore in smart working non è soggetto al controllo. 

Misure anticontagio

Restano in vigore

Chi farà i controlli

L’applicazione delle sanzioni amministrative è demandata al Prefetto, che nell’esecuzione dei controlli dovrebbe avvalersi di personale ispettivo dell’ASL e dell’INL (art. 4, comma 9 DL 19/2020), trattandosi di misure di contenimento nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a sanzionare?

Resta aperta la questione se il datore di lavoro, accertato in sede di controllo che il lavoratore è entrato sul luogo di lavoro senza green pass, debba segnalare la circostanza al Prefetto per l’applicazione della sanzione (Nota di Confindustria in senso positivo).

Comunicazione preventiva della mancanza del Green Pass

Se il lavoratore non sospeso il giorno successivo al controllo non si presenta o non comunica per quanti giorni si astiene dal lavoro, il lavoratore è assente ingiustificato e quindi passibile di sanzioni disciplinari.

Controllo dei Clienti

Non c'è obbligo di controllo dei clienti degli studi professionali o delle aziende produttive. Nulla toglie che sia possibile svolgere il controllo.

Registro dei Controlli

Non è prevista la sua tenuta normativamente, ma può essere uno strumento per dimostrare i controlli svolti e la loro adeguatezza, con la raccomandazione di non raccogliere dati sensibili. Potrebbe essere opportuno raccogliere nome, cognome, data e ora del controllo, e firma del controllato.

Trasferte

I lavoratori in trasferta non riescono ad essere controllati in modo diretto. In attesa di un chiarimento ufficiale, una modalità potrebbe essere quella di richiedere al lavoratore via SMS o similare l'immagine del QR code del green pass giornalmente, da verificare giorno per giorno, cancellando il QR code successivamente al controllo.

Lo studio è a disposizione per assisterVi nella stesura della procedura di controllo e nella pianificazione delle attività di controllo.