Regime Forfettario e Regime Ordinario a confronto

Il Regime Forfettario

(aggiornato con i chiarimenti di cui alla circolare 32/E del 5 dicembre 2023)

Riferimenti normativi e di prassi

Soggetti interessati

Sia chi già svolge un’attività sia chi ne intraprende una nuova. 

Contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (...) comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.

Soggetti esclusi

Il regime è precluso a chi:

- si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

- non sono residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;

- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

- contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in via individuale;

- esercitano in prevalenza la loro attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti lavorativi o erano intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti disoggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

- nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente.

Novità introdotte dalla L. 197/2022 (L.di Bilancio 2023)

a) comma 54, lettera a): limite dei ricavi da “euro 65.000” a “euro 85.000”; (fino al 31/12/2024 su autorizzazione della Commissione Europea)

b) comma 71: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite"

Il Regime Ordinario

Non è il regime naturale per chi può applicare il regime forfettario