Momento dell'incasso del corrispettivo
Momento della consegna o della spedizione del bene
Momento del pagamento del corrispettivo o di una parte di esso se precedente alla consegna/spedizione (art. 6, comma 4 DPR 633/72) - solo per la parte corrisposta.
Momento di stipula dell'atto.
Quando l'operazione si considera effettuata occorre adempiere agli obblighi IVA ed in particolare:
emissione della fattura
l'VA diviene esigibile (art.6 c. 5 DPR 633/72), quindi
l'IVA deve partecipare alla liquidazione del periodo ed essere emessa
la fattura deve essere registrata entro 15 gg con riferimento alla data di emissione fino all'30/06/2019, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni, dall'1/7/2019.
La FE è emessa nel momento di trasmissione della stessa al sistema di interscambio.
E' sempre possibile emettere fattura differita (art. 21 co. 4 DPR 633/72) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per
le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996;
le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
Dall'1/7/2019 le fatture differite devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (e non più entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni).
L'IVA sull'acquisto può essere detratta dal momento in cui si verificano entrambi i seguenti eventi:
l'operazione si considera effettuata (v. sopra)
la fattura è ricevuta
Dal D.L. 118/2018 (art. 14), la detrazione dell’Iva può essere esercitata già nella liquidazione del mese di effettuazione dell’acquisto a condizione che la relativa fattura sia ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo.
Il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i 2 requisiti (effettuazione dell’operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto. Ciò significa che se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l’Iva fino al 30 aprile 2019.