Indennità alle P.IVA con Cassa di Previdenza di diritto privato

La misura

Indennità per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Interssati

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

La domanda va presentata all'Ente, tramite i canali da questo predisposti.

Attenzione: Gli Enti procedono all'erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico. 

Beneficiari

a) ai lavoratori che 

b) ai lavoratori che 

**Definizioni per i redditi tra i 35.000 e i 50.000:

*assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

Ulteriori condizioni

L’indennità, 

Contenuto dell'istanza, pena l'inammissibilità

Dichiarazioni

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 

b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; 

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b); 

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a); 

Documenti:

Attenzione: È opportuno verificate sul sito di ciascun Ente le indicazioni da questo fornite.