Contributi alle P.IVA & C.
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Le domande per usufruire dell’indennità di 600 euro potranno essere tuttavia richieste con modalità semplificata, inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto .
La misura
Indennità per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Esclusi
Soggetti titolari di un trattamento pensionistico diretto
Soggetti con altre forme di previdenza obbligatoria.*** V. BOX
Titolari di reddito di cittadinanza o di altri sussidi
Beneficiari
liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
La norma
Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)
1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
Riferimenti normativi e circolari
Art. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18 del 17/03/2020
Novità ex decreto del 28/03/2020
Beneficiari
Lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, (lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca) non superiore a 35.000 euro “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo (lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Definizioni:
cessazione dell’attività = chiusura della partita Iva tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020.
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa = (reddito del primo trimestre 2020-reddito del primo trimestre 2019)/reddito del primo trimestre 2019 >= 33%.
criterio di determinazione del reddito: principio di cassa (incassato - pagato)