Legge di Bilancio 2023
L. 197 del 29 dicembre 2022
Definizione agevolata delle somme da controlli ex art. 36-bis DRP 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972.
Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e Circolare 1/E/2023 AdE
Somme dovute sugli anni 2019, 2020 e 2021 (comma 153-154): riduzione dal 10% al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Rientrano le comunicazioni ricevute dal contribuente dal 02/12/2022. Imposte, interessi e somme aggiuntive sono dovute per intero. Le somme o la prima rata vanno pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria o quella contenente la rideterminazione degli esiti. La decadenza dalla rateazione determina la perdita del beneficio della definizione agevolata e l'iscrizione al ruolo delle somme.
Rateazioni regolarmente in corso al 01/01/2023 (tutti gli anni d'imposta) (comma 155-156): riduzione delle sanzioni al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Il pagamento rateale deve proseguire senza soluzione di continuità, secondo l’originario piano di rateazione.
Estensione dei piani di rateazione (comma 159): tutte le rateazioni in corso o da richiedere potranno essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo della comunicazione.
Regime forfettario - limite del fatturato a 85.000€ e soglia a 100.000
(L. 190/2019 comma 54) e art. 1 comma 54 L.197/2022
La soglia di fatturato per accesso e permanenza nel regime è stata innalzata da Euro 65.000 ad Euro 85.000 a decorrere dal 2023 (quindi con riferimento al fatturato 2022). !!! tale modifica è subordinata al rilascio di una deroga da parte dell'Unione Europea
(comma 71 art. 1 L. 190/2014) al superamento della soglia di Euro 100.000,00 di fatturato, l'uscita dal regime avviene in corso d'anno con conseguente obbligo di versare l'IVA su tutte le operazioni oltre i Euro 100.000,00 e la determinazione dell'imposta in regime IRPEF su tutto il fatturato dell'anno. In tutti gli altri casi, l'uscita dal regime avviene a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso o si verifica una causa di esclusione
Si ricordano le regole di accesso:
sono esclusi dal regime forfettario
attività soggetta a regimi speciali IVA
attività soggette a regimi forfettari di determinazione del reddito,
soggetti che partecipano a società di persone/associazioni/imprese ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl/associazioni in partecipazione se questi enti esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
soggetti la chi attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
chi esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di cessione di fabbricati/terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi
i non residenti (a meno che risiedano in uno degli Stati membri dell’Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato)
chi nell'anno precedente ha sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendenti e compensi a collaboratori anche a progetto e utili ad associati/familiari dell'imprenditore < Euro 20.000 lordi
chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di Euro 30.000,00, tranne nel caso in cui quel rapporto sia cessato e non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da altro rapporto di lavoro.
per i primi 5 periodi d'imposta l'aliquota è ridotta dal 15% al 5% se:
il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, i relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non superano la soglia di accesso (ora, 85mila euro).
N.B. Il regime forfettario è un regime NATURALE, quindi non va esercitata alcuna opzione. Nella dichiarazione di inizio attività si dichiara la sussistenza dei requisiti per l'accesso.